Regime impatriati: scadenza del 30 giugno per richiesta di prolungamento adesione

20 Giugno 2023
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I cittadini iscritti all’Aire e dell’Unione europea, che hanno trasferito la residenza in Italia prima del 2020, possono usufruire per un ulteriore periodo del regime opzionale a favore degli “impatriati”. i soggetti sono tra quelli che già alla data del 3 dicembre 2019 ne usufruivano e che erano docenti, lavoratori o ricercatori.

Il versamento deve essere effettuato entro il 30 giugno dell’anno successivo al primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Entro lo stesso termine, i dipendenti devono presentare al datore di lavoro una richiesta scritta di applicazione di proroga dell’agevolazione indicando anche gli estremi del versamento. I lavoratori autonomi, invece, comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale hanno effettuato il versamento.

L’agevolazione, più volte rimodulata, è prevista dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015 per incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori, ed estesa dall’articolo 44 del Dl n. 78/2010 anche a docenti e ricercatori residenti all’estero per invogliarne il rientro.

In particolare, possono beneficiare dell’ampliamento gli “impatriati” trasferiti nel 2018 che hanno aderito al regime per il periodo 2018-2022, e i docenti e ricercatori rientrati nel 2019, che hanno applicato lo sconto fiscale dal 2019 al 2022.

L’ulteriore periodo presuppone alcune condizioni in base alle quali cambiano anche le percentuali della somma da pagare per perfezionare l’adesione, calcolate sul reddito di lavoro dipendente o autonomo prodotto in Italia, nel periodo d’imposta precedente a quello in cui è stata esercitata l’opzione. In particolare, l’estensione del regime è subordinato alla presenza di figli minorenni o all’acquisto di un’abitazione nel territorio.

Nel dettaglio, la percentuale è del:

  • 10% per i lavoratori con un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, acquistata successivamente al trasferimento nel nostro Paese o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, oppure divenuti proprietari dell’immobile entro 18 mesi dal versamento;
  • 5% per i lavoratori con almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, acquistata successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento, oppure divenuti proprietari dell’immobile entro 18 mesi dalla dal versamento.

Per usufruire della percentuale più bassa occorrono entrambe le condizioni: tre figli a carico e l’acquisto di un’abitazione.

Il versamento dell’imposta sostitutiva da parte degli “impatriati” deve essere effettuato tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide) senza possibilità di compensazione, presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e utilizzando rispettivamente i codici tributo “1860” o “1861”, istituiti con la risoluzione n. 27/2021, se l’imposta forfetaria è pari al 10 o al 5 per cento del reddito di lavoro autonomo o dipendete prodotto in Italia nell’anno precedente.
Ricercatori e docenti, invece, dovranno indicare nel modello F24 Elide i codici tributo “1880” se la percentuale dovuta è del 10%, “1881” se la percentuale è pari al 5% del reddito, istituiti con la risoluzione n. 24/2022.

Attenzione, per continuare a usufruire del regime è indispensabile passare in cassa entro il 30 giugno. L’omesso o insufficiente versamento, infatti, come ha precisato l’Agenzia delle entrate in più documenti di prassi, non è sanabile in alcun modo e l’opportunità è definitivamente persa.

Fonte: Redazione ALDEPI
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