Requisiti per il riconoscimento dell'assegno sociale

15 Dicembre 2022
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Con la circolare n. 131 del 12 dicembre 2022, INPS fornisce indicazioni amministrative in relazione ai requisiti di soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni (introdotto dall’art. 20, c.10, D.L. 112/2008). In particolare, vengono forniti chiarimenti:

  • in merito ai requisiti per i soggetti non comunitari titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • sull’applicazione dei termini di sospensione per la richiesta di integrazione documentale ai fini dell’istruttoria della domanda della prestazione assistenziale (art. 2, c.7, L.241/1990);
  • in relazione ai redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari ed alle maggiorazioni sociali ex L. 388/2000 e L. 448/2001.

L’assegno sociale è una misura assistenziale introdotta con la legge n.335/1995 (cd. Legge Dini), riconosciuta ai cittadini che abbiamo compiuto il sessantacinquesimo anno di età (67 anni dal 2019) e che risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e possiedano redditi inferiori ai limiti di legge.

Ai fini della percezione dell’assegno sociale possono richiedere la prestazione, oltre ai cittadini italiani, anche i cittadini di seguito elencati:

  • cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
  • cittadini della Repubblica di San Marino;
  • cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
  • cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.

A partire dal 1° gennaio 2009 è richiesto anche l’ulteriore requisito di soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni. Dato che la norma introduttiva di tale requisito non ha fornito alcun criterio in merito alla verifica del requisito, l’Istituto comunica che, sentito il parere conforme del Ministero del Lavoro, trova applicazione il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”. La norma stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.

La verifica del requisito di permanenza continuativa e legale in Italia interessa tutti i richiedenti la prestazione (qualunque sia la loro cittadinanza) ed è fondamentale stabilire la prima data di ingresso nel territorio nazionale, il cui onere è a carico del richiedente. Il richiedente può autocertificare il requisito in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e, la successiva verifica, sarà disposta dalle Strutture territoriali attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza. Qualora tale controllo non andasse a buon fine, l’Istituto potrà richiedere al cittadino ogni ulteriore documentazione utile alla verifica del requisito (copia permessi di soggiorno, passaporti con timbri di ingresso/uscita dal Paese, ecc.) ed effettuare ulteriori verifiche nei propri archivi o presso l’anagrafe comunale con un accertamento anagrafico.

Dichiarazione dei redditi esteri da parte di cittadini extracomunitari

Per coloro che possiedono la cittadinanza in uno dei paesi indicati nell’Allegato 1 della circolare, i redditi posseduti in tali paesi che non sono certificabili da soggetti pubblici italiani, devono essere documentati con una certificazione dell’Autorità competente dello Stato estero. Per i cittadini degli altri paesi, possono essere autocertificati solo i redditi relativi agli immobili, poiché per i redditi diversi da quest’ultimi è necessaria una attestazione o certificazione dell’Autorità competente estera con traduzione in lingua italiana autenticata dall’Autorità consolare italiana.

Maggiorazione sociale

La maggiorazione ex legge 388/2000 è riconosciuta d’ufficio nella misura di euro 12,92 mensili in caso di età inferiore a 75 anni e di euro 20,66 in caso di età pari o superiore a 75 anni.

L’ incremento alla maggiorazione ex legge 448/2001 (cd. Integrazione al “milione”, in riferimento al milione di lire) è riconosciuta a coloro che hanno almeno 70 anni (età ridotta di un anno ogni 5 anni di contribuzione).

L’Istituto rammenta quali redditi non vengono considerati ai fini dell’accesso alla prestazione, ovvero:

  1. il reddito della casa di abitazione;
  2. il reddito delle pensioni di guerra;
  3. l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti;
  4. danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni;
  5. obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  6. l’indennità di accompagnamento;
  7. l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
  8. i trattamenti di famiglia;
  9. eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.

Infine, l’Istituto torna sull’art. 2 della l. 241/1990 che impone delle tempistiche nelle risposte alle istanze dei cittadini. Viene rammentato che il termine entro il quale deve essere definita la domanda è di 45 giorni. Questo è estendibile per un periodo massimo di 30 giorni qualora la documentazione presentata non sia completa e siano necessari ulteriori adempimenti da parte del cittadino.

Fonte: Redazione ALDEPI

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