Residenza fiscale

13 Maggio 2021
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Molte persone credono che il dover pagare le imposte in Italia dipenda dal fatto di esserne cittadini. Invece la cittadinanza, a tale scopo, è ininfluente. Ai fini dell'assoggettamento dei propri redditi all'Irpef, quello che rileva è la c.d. “residenza fiscale”, da non confondere con il “domicilio fiscale” che, per le persone fisiche, coincide con il Comune di residenza anagrafica e determina l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di propria competenza.

Il sistema tributario italiano, infatti, adotta per le persone fisiche il “worldwide taxation principle”, principio di tassazione che si basa proprio sul concetto di residenza fiscale. L’adozione di questo principio comporta che le persone considerate fiscalmente residenti in Italia saranno tassate su tutti i redditi dagli stessi conseguiti, indipendentemente da dove questi siano stati prodotti o dalla cittadinanza del soggetto. Le persone, invece, non considerate fiscalmente residenti in Italia verranno assoggettate a tassazione soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Quindi, ad esempio, una persona cittadina inglese che abbia la residenza fiscale in Italia verrà assoggettata ad Irpef su tutti i redditi prodotti, anche quelli conseguiti al di fuori dell’Italia. Un cittadino italiano, invece, che risiede a Londra e che non ha la residenza fiscale in Italia, verrà tassato in Italia soltanto sui redditi considerati prodotti nel territorio dello Stato.

È quindi fondamentale conoscere quali sono gli elementi da considerare per verificare se si è considerati fiscalmente residente in Italia o meno.

Fiscalmente residenti in Italia
Secondo le regole del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte dell’anno solare, abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. siano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente in Italia, anche se hanno soggiornato per gran parte dell’anno all’estero;
  2. oppure, nel caso non siano iscritte nelle anagrafi, abbiano in Italia, alternativamente:
  • il domicilio, cioè, la sede principale dei loro affari e interessi, anche morali e sociali;
  • la dimora abituale, ossia il luogo nel quale normalmente vivono.
Il requisito “della maggior parte dell’anno solare” è sempre verificato se il periodo di permanenza fisica in Italia è di almeno 183 giorni (184 giorni negli anni bisestili), anche non continuativi.

L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente è un requisito facilmente determinabile, in quanto si ottiene stabilendo la propria residenza in un Comune del territorio italiano. Anche la dimora abituale non ha grosse difficoltà nell’essere determinata. Le maggiori difficoltà si incontrano invece nello stabilire il domicilio, proprio perché gli interessi economici e famigliari che lo determinano possono essere localizzati in due Stati diversi. Potrebbe infatti accadere che una persona abbia i propri interessi economici in Svizzera, perché vi lavora stabilmente, e i propri interessi familiari e sociali in Italia perché consorte e figli sono rimasti a vivere in Italia. In questo caso, per la giurisprudenza, ai fini della determinazione del domicilio e, di conseguenza, della residenza fiscale, prevalgono gli interessi famigliari sugli interessi economici (e quindi la persona ha la residenza fiscale in Italia).
Si evidenzia infine che mentre l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente (per la maggior parte dell’anno solare) è sufficiente per conferire la residenza fiscale in Italia, la sua cancellazione e la successiva iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la dimora, in quanto questi ultimi possono essere desunti dall’Amministrazione Finanziaria con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici.

Gli indicatori
Si elencano di seguito i principali indicatori utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per comprendere se una persona può essere o meno considerata fiscalmente residente in Italia:

  • disponibilità di un’abitazione permanente;
  • presenza della famiglia;
  • accreditamento di propri proventi, ovunque conseguiti;
  • possesso di beni, anche mobiliari;
  • partecipazioni a riunioni d’affari;
  • titolarità di cariche sociali;
  • sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o clubs;
  • organizzazione della propria attività e dei propri impegni, anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano.

I paradisi fiscali
Discorso a parte va effettuato per i cittadini italiani emigrati in Paesi considerati paradisi fiscali.
Infatti, la normativa fiscale presume fiscalmente residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, anche quando l’emigrazione sia avvenuta transitando anagraficamente per uno stato non ricompreso fra tali cosiddetti paradisi fiscali. In tal caso spetta al contribuente, e non all’Agenzia delle Entrate, dimostrare il reale trasferimento e la conseguente perdita della residenza fiscale in Italia. La dimostrazione dell’assunzione di un reale e duraturo rapporto con lo Stato di immigrazione e la conseguente insussistenza nel nostro Paese della dimora abituale o del complesso dei rapporti afferenti agli affari e agli interessi, allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli famigliari, sociali e morali (domicilio), può essere data con qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa. Fra i principali aspetti utili per dimostrare l’effettività del trasferimento all’estero figurano la sussistenza della dimora abituale all’estero, effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici del Paese estero, rapporto lavorativo a carattere continuativo stipulato nello stesso Paese, acquisto o locazione di residenze, fatture di erogazione di gas, luce, telefono, ecc.

Di seguito una tabella con elencati i Paesi attualmente considerati “paradisi fiscali” dalla normativa italiana.

Es. titolo paragrafo

Molte persone credono che il dover pagare le imposte in Italia dipenda dal fatto di esserne cittadini. Invece la cittadinanza, a tale scopo, è ininfluente. Ai fini dell'assoggettamento dei propri redditi all'Irpef, quello che rileva è la c.d. “residenza fiscale”, da non confondere con il “domicilio fiscale” che, per le persone fisiche, coincide con il Comune di residenza anagrafica e determina l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di propria competenza.
Il sistema tributario italiano, infatti, adotta per le persone fisiche il “worldwide taxation principle”, principio di tassazione che si basa proprio sul concetto di residenza fiscale. L’adozione di questo principio comporta che le persone considerate fiscalmente residenti in Italia saranno tassate su tutti i redditi dagli stessi conseguiti, indipendentemente da dove questi siano stati prodotti o dalla cittadinanza del soggetto. Le persone, invece, non considerate fiscalmente residenti in Italia verranno assoggettate a tassazione soltanto sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Quindi, ad esempio, una persona cittadina inglese che abbia la residenza fiscale in Italia verrà assoggettata ad Irpef su tutti i redditi prodotti, anche quelli conseguiti al di fuori dell’Italia. Un cittadino italiano, invece, che risiede a Londra e che non ha la residenza fiscale in Italia, verrà tassato in Italia soltanto sui redditi considerati prodotti nel territorio dello Stato.

È quindi fondamentale conoscere quali sono gli elementi da considerare per verificare se si è considerati fiscalmente residente in Italia o meno.

Fiscalmente residenti in ItaliaSecondo le regole del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte dell’anno solare, abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

siano iscritte nelle anagrafi della popolazione residente in Italia, anche se hanno soggiornato per gran parte dell’anno all’estero;
oppure, nel caso non siano iscritte nelle anagrafi, abbiano in Italia, alternativamente:

il domicilio, cioè, la sede principale dei loro affari e interessi, anche morali e sociali;
la dimora abituale, ossia il luogo nel quale normalmente vivono.

Il requisito “della maggior parte dell’anno solare” è sempre verificato se il periodo di permanenza fisica in Italia è di almeno 183 giorni (184 giorni negli anni bisestili), anche non continuativi.

L’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente è un requisito facilmente determinabile, in quanto si ottiene stabilendo la propria residenza in un Comune del territorio italiano. Anche la dimora abituale non ha grosse difficoltà nell’essere determinata. Le maggiori difficoltà si incontrano invece nello stabilire il domicilio, proprio perché gli interessi economici e famigliari che lo determinano possono essere localizzati in due Stati diversi. Potrebbe infatti accadere che una persona abbia i propri interessi economici in Svizzera, perché vi lavora stabilmente, e i propri interessi familiari e sociali in Italia perché consorte e figli sono rimasti a vivere in Italia. In questo caso, per la giurisprudenza, ai fini della determinazione del domicilio e, di conseguenza, della residenza fiscale, prevalgono gli interessi famigliari sugli interessi economici (e quindi la persona ha la residenza fiscale in Italia).Si evidenzia infine che mentre l’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente (per la maggior parte dell’anno solare) è sufficiente per conferire la residenza fiscale in Italia, la sua cancellazione e la successiva iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio o la dimora, in quanto questi ultimi possono essere desunti dall’Amministrazione Finanziaria con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici.Gli indicatori
Si elencano di seguito i principali indicatori utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per comprendere se una persona può essere o meno considerata fiscalmente residente in Italia:

disponibilità di un’abitazione permanente;
presenza della famiglia;
accreditamento di propri proventi, ovunque conseguiti;
possesso di beni, anche mobiliari;
partecipazioni a riunioni d’affari;
titolarità di cariche sociali;
sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o clubs;
organizzazione della propria attività e dei propri impegni, anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano.

I paradisi fiscaliDiscorso a parte va effettuato per i cittadini italiani emigrati in Paesi considerati paradisi fiscali.Infatti, la normativa fiscale presume fiscalmente residenti in Italia i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, anche quando l’emigrazione sia avvenuta transitando anagraficamente per uno stato non ricompreso fra tali cosiddetti paradisi fiscali. In tal caso spetta al contribuente, e non all’Agenzia delle Entrate, dimostrare il reale trasferimento e la conseguente perdita della residenza fiscale in Italia. La dimostrazione dell’assunzione di un reale e duraturo rapporto con lo Stato di immigrazione e la conseguente insussistenza nel nostro Paese della dimora abituale o del complesso dei rapporti afferenti agli affari e agli interessi, allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli famigliari, sociali e morali (domicilio), può essere data con qualsiasi mezzo di prova di natura documentale o dimostrativa. Fra i principali aspetti utili per dimostrare l’effettività del trasferimento all’estero figurano la sussistenza della dimora abituale all’estero, effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici del Paese estero, rapporto lavorativo a carattere continuativo stipulato nello stesso Paese, acquisto o locazione di residenze, fatture di erogazione di gas, luce, telefono, ecc.Di seguito una tabella con elencati i Paesi attualmente considerati “paradisi fiscali” dalla normativa italiana.

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