Attraverso la Circolare n° 11 del 01-02-2023, l'Inps riporta, per i lavoratori dipendenti, le retribuzioni minime giornaliere e tutti i valori che concernono la previdenza e l'assistenza sociale.
Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.
Nel caso la retribuzione fosse inferiore al minimo consentito, dovrà essere adeguata. Anche se il datore di lavoro non è iscritto a nessuna disciplina collettiva, che non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi rimane uguale a quella espressa nella tabella.
Invece convenzionalmente la retribuzione minima è espressa a 29,98€, ad esempio gli equipaggi delle navi da pesca, i quali hanno i contributi di natura convenzionale dei salari minimi garantiti.
Per i pescatori della piccola pesca e soci di cooperative la retribuzione convenzionale è di 750€.
I dipendenti che superano la retribuzione annuale di 52.190,00€ sono soggetti ad una aliquota aggiunti del 1%.
Fonte: Redazione ALDEPI










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