In data 28 dicembre 2022, è stato stipulato l’accordo definitivo per il rinnovo del CCNL 12 maggio 2016, tra FEDERCULTURE, FP - CGIL, CISL - FP, UIL - FPL, UIL - PA, per i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, scaduto il 31 dicembre 2018 (cfr. Aggiornamenti AP nn. 226/2016, 218/2018), per il triennio 2019- 2021. Nei prossimi mesi è prevista l’apertura della trattativa per il rinnovo contrattuale per il triennio 2022-2024.
Fatte salve le specifiche decorrenze definite per singoli istituti, il contratto ha validità triennale, decorre dal 1° gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2021, sia per la parte economica che per quella normativa. Il tabellare decorre dal 1° dicembre 2021.
Alla scadenza è previsto il rinnovo tacito del CCNL di anno in anno, qualora non sia data disdetta per iscritto, a mezzo raccomandata a.r. con ricevuta di ritorno o a mezzo pec, da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza.
Il contratto continua a produrre i propri effetti fino al momento del successivo rinnovo.
Con il Verbale di rinnovo della parte economica del 15 novembre 2022, le Parti hanno concordato un aumento retributivo a regime pari al 3,5% sulle tariffe tabellari 2019-2021, a decorrere dal 1° dicembre 2021.
Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, i nuovi importi della retribuzione tabellare (da corrispondersi per 14 mensilità) risultano i seguenti.
L’accordo 28 dicembre 2022 riporta anche la tabella con i valori della retribuzione oraria e giornaliera.
Per il primo livello:
A favore di tutto il personale dipendente in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (28 dicembre 2022), con riferimento al periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2019 - 30 novembre 2021, è prevista la corresponsione, entro il mese di febbraio 2023, di un importo a titolo di una tantum pari a 500,00 euro per il 2° livello - 2a fascia, con relativa parametrazione sugli altri livelli contrattuali.
Si sottolinea che le suddette somme:
Viene confermato il riconoscimento, in presenza delle condizioni indicate nel CCNL, dell’importo lordo annuo a titolo di EGR (Elemento di garanzia retributiva) nelle seguenti misure.
In particolare, per l'EGR:
A far data dal 1° gennaio 2023 le aziende sono tenute a destinare ad un Fondo e/o Ente/assicurazione di assistenza sanitaria integrativa una quota pari a 14,17 euro mensili (per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per l’attivazione di un piano sanitario base, comprensivo delle prestazioni sanitarie di cui all’allegato C del CCNL. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, andranno attivate dalle aziende le procedure per l’individuazione del suddetto Fondo e/o dell’Ente e/o dell’assicurazione di assistenza sanitaria. A partire da gennaio 2023 e fino all’attivazione della polizza sanitaria in favore del personale, gli importi accantonati saranno destinati al sistema di welfare aziendale.
Si conviene l’istituzione, dal 1° gennaio 2023, di un Fondo annuale destinato al finanziamento della valorizzazione del personale per il quale il versamento è di 10,00 euro (prima 9,00 euro) al mese (per 14 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo indeterminato. In caso di mancato utilizzo del Fondo stesso, le somme accantonate non produrranno economie e saranno distribuite ai lavoratori con i criteri qualitativi e produttivi utilizzati per l’erogazione dei premi di produzione.
Fonte: Redazione ALDEPI