Rinnovato il CCNL per alcune aziende di servizio pubblico

17 Gennaio 2023
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In data 28 dicembre 2022, è stato stipulato l’accordo definitivo per il rinnovo del CCNL 12 maggio 2016, tra FEDERCULTURE, FP - CGIL, CISL - FP, UIL - FPL, UIL - PA, per i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici della cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, scaduto il 31 dicembre 2018 (cfr. Aggiornamenti AP nn. 226/2016, 218/2018), per il triennio 2019- 2021. Nei prossimi mesi è prevista l’apertura della trattativa per il rinnovo contrattuale per il triennio 2022-2024.
Fatte salve le specifiche decorrenze definite per singoli istituti, il contratto ha validità triennale, decorre dal 1° gennaio 2019 e scade il 31 dicembre 2021, sia per la parte economica che per quella normativa. Il tabellare decorre dal 1° dicembre 2021.
Alla scadenza è previsto il rinnovo tacito del CCNL di anno in anno, qualora non sia data disdetta per iscritto, a mezzo raccomandata a.r. con ricevuta di ritorno o a mezzo pec, da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza.
Il contratto continua a produrre i propri effetti fino al momento del successivo rinnovo.
Con il Verbale di rinnovo della parte economica del 15 novembre 2022, le Parti hanno concordato un aumento retributivo a regime pari al 3,5% sulle tariffe tabellari 2019-2021, a decorrere dal 1° dicembre 2021.

Per effetto dei suddetti incrementi retributivi, i nuovi importi della retribuzione tabellare (da corrispondersi per 14 mensilità) risultano i seguenti.

L’accordo 28 dicembre 2022 riporta anche la tabella con i valori della retribuzione oraria e giornaliera.

Per il primo livello:

A favore di tutto il personale dipendente in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo (28 dicembre 2022), con riferimento al periodo di vacanza contrattuale 1° gennaio 2019 - 30 novembre 2021, è prevista la corresponsione, entro il mese di febbraio 2023, di un importo a titolo di una tantum pari a 500,00 euro per il 2° livello - 2a fascia, con relativa parametrazione sugli altri livelli contrattuali.

Si sottolinea che le suddette somme:

  • sono comprensive di qualunque ulteriore pretesa economica legata al rinnovo contrattuale e non incidenti sul alcun istituto di natura retributiva, diretto o indiretto (a titolo esemplificativo TFR, 13a e 14a mensilità, straordinario, ecc.);
  • comprendono ed assorbono l’indennità di vacanza contrattuale;
  • relativamente ai dipendenti assunti a tempo indeterminato in data successiva al 1° gennaio 2019, vanno erogate previo loro riproporzionamento con riferimento ai mesi di servizio
    effettivamente prestato nel periodo temporale coperto dall’una tantum (sono considerate come mese intero le frazioni di mese pari a superiori a 15 giorni);
  • ai dipendenti assunti a tempo determinato, in forza all’atto della sottoscrizione dell’accordo, saranno riconosciute previo riproporzionamento in base ai mesi di servizio effettivamente prestato nell’arco temporale coperto dall’una tantum, a condizione che detto periodo risulti di durata superiore a 2 mesi (intendendosi per tale le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni);
  • vanno riproporzionate per gli apprendisti ai sensi dell’art. 15 del CCNL;
  • per i part-time spettano proporzionalmente all’orario di lavoro contrattualmente convenuto.
  • L’accordo conferma l’elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) nei seguenti valori mensili.

    Viene confermato il riconoscimento, in presenza delle condizioni indicate nel CCNL, dell’importo lordo annuo a titolo di EGR (Elemento di garanzia retributiva) nelle seguenti misure.

    In particolare, per l'EGR:

    • sarà riconosciuto in un’unica soluzione, con le competenze del mese di aprile, pro quota con riferimento a tanti dodicesimi quanti i mesi di servizio nell’anno precedente (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata come mese intero);
    • va riproporzionato per i lavoratori part-time in rapporto al normale orario di lavoro;
    • non ha alcun riflesso sugli istituti contrattuali e/o di legge, diretti e/o indiretti, di alcun genere ed è escluso dal computo del TFR.

    A far data dal 1° gennaio 2023 le aziende sono tenute a destinare ad un Fondo e/o Ente/assicurazione di assistenza sanitaria integrativa una quota pari a 14,17 euro mensili (per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per l’attivazione di un piano sanitario base, comprensivo delle prestazioni sanitarie di cui all’allegato C del CCNL. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, andranno attivate dalle aziende le procedure per l’individuazione del suddetto Fondo e/o dell’Ente e/o dell’assicurazione di assistenza sanitaria. A partire da gennaio 2023 e fino all’attivazione della polizza sanitaria in favore del personale, gli importi accantonati saranno destinati al sistema di welfare aziendale.
    Si conviene l’istituzione, dal 1° gennaio 2023, di un Fondo annuale destinato al finanziamento della valorizzazione del personale per il quale il versamento è di 10,00 euro (prima 9,00 euro) al mese (per 14 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo indeterminato. In caso di mancato utilizzo del Fondo stesso, le somme accantonate non produrranno economie e saranno distribuite ai lavoratori con i criteri qualitativi e produttivi utilizzati per l’erogazione dei premi di produzione.

    Fonte: Redazione ALDEPI

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