La pensione di vecchiaia è la prestazione pensionistica erogata dall'assicurazione generale obbligatoria, dai fondi ad essa sostitutivi, esclusivi o esonerativi al compimento di una determinata età anagrafica insieme al possesso, di una specifica anzianità contributiva.
Per conseguire la pensione di vecchiaia è necessario essere in possesso di requisiti che sono differenti a seconda che il soggetto abbia contributi prima del 31 dicembre 1995 o solamente dopo tale data.
Titolari di contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996
Coloro che possono vantare contribuzione al 31 dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel regime retributivo con liquidazione della pensione con il sistema misto, possono accedere alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni.
Insieme al requisito anagrafico è richiesto l’ulteriore requisito contributivo di almeno 20 anni.
Ai sensi del decreto legislativo 503/1992, in deroga al requisito sopra indicato, è prevista un’anzianità contributiva minima di 15 anni per le seguenti categorie di lavoratori:
Titolari di contribuzione successiva al 1° gennaio 1996
I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni (da adeguare alla speranza di vita dal 1° gennaio 2027) e di una anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti pari all’importo dell’assegno sociale.
In alternativa, tali lavoratori possono accedere, dal 1° gennaio 2019, alla pensione di vecchiaia al compimento dei 71 anni di età con cinque anni di contribuzione effettiva e a prescindere dall’importo della pensione raggiunto.
Condizioni
Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato.