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Pensione di vecchiaia

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La pensione di vecchiaia è la prestazione pensionistica erogata dall'assicurazione generale obbligatoria, dai fondi ad essa sostitutivi, esclusivi o esonerativi al compimento di una determinata età anagrafica insieme al possesso, di una specifica anzianità contributiva.

Per conseguire la pensione di vecchiaia è necessario essere in possesso di requisiti che sono differenti a seconda che il soggetto abbia contributi prima del 31 dicembre 1995 o solamente dopo tale data.

Titolari di contribuzione antecedente al 1° gennaio 1996

Coloro che possono vantare contribuzione al 31 dicembre 1995 e che, quindi, rientrano nel regime retributivo con liquidazione della pensione con il sistema misto, possono accedere alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni.

Insieme al requisito anagrafico è richiesto l’ulteriore requisito contributivo di almeno 20 anni.

Ai sensi del decreto legislativo 503/1992, in deroga al requisito sopra indicato, è prevista un’anzianità contributiva minima di 15 anni per le seguenti categorie di lavoratori:

  • lavoratori dipendenti e autonomi che al 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di anzianità contributiva;
  • lavoratori dipendenti (ad eccezione degli iscritti alla gestione esclusiva) e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione in data anteriore al 31 dicembre 1992;
  • lavoratori dipendenti (ad eccezione degli iscritti alla gestione esclusiva) che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno dieci anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare.

Titolari di contribuzione successiva al 1° gennaio 1996

I lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in presenza del requisito anagrafico di 67 anni (da adeguare alla speranza di vita dal 1° gennaio 2027) e di una anzianità contributiva minima di 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti pari all’importo dell’assegno sociale.

In alternativa, tali lavoratori possono accedere, dal 1° gennaio 2019, alla pensione di vecchiaia al compimento dei 71 anni di età con cinque anni di contribuzione effettiva e a prescindere dall’importo della pensione raggiunto.

Condizioni

Ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato.

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