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Pensione di vecchiaia

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La Pensione di Vecchiaia è la prestazione pensionistica erogata dall'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e dai fondi ad essa sostitutivi, esclusivi o esonerativi al raggiungimento di una determinata età anagrafica unitamente al possesso di una specifica anzianità contributiva.

I lavoratori che possono far valere contribuzione versata o accreditata al 31 dicembre 1995 (sistema misto) accedono alla pensione di vecchiaia al compimento di 67 anni di età e con almeno 20 anni di contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata.

In deroga a tale requisito generale, si mantiene il diritto all'accesso con almeno 15 anni (780 settimane) di contribuzione nei casi previsti dal D.Lgs. n. 503/1992 (cd. Deroghe Amato), ossia per i lavoratori dipendenti e autonomi con 15 anni di contributi al 31 dicembre 1992, per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro la medesima data, nonché per i lavoratori dipendenti con 25 anni di anzianità assicurativa occupati per almeno 10 anni per periodi inferiori a 52 settimane all'anno.

Per i lavoratori con primo accredito contributivo decorrente dal 1° gennaio 1996 (sistema contributivo puro), l'accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria richiede 67 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione, a condizione che l'importo della prima rata di pensione non risulti inferiore all'importo dell'Assegno Sociale. In alternativa, i medesimi lavoratori contributivi possono accedere alla prestazione al compimento dei 71 anni di età con almeno 5 anni di contribuzione effettiva (con esclusione della contribuzione figurativa), a prescindere dall'importo di pensione maturato.

I requisiti incrementeranno di 1 mese nel 2027 e di 3 mesi nel 2028 ad esclusione dei lavoratori usuranti e gravosi: l'incremento di 3 mesi nel 2028 è riferito ai valori base (ossia rispetto al 2026). In pratica, rispetto all'anno precedente, il requisito sale di 1 mese nel 2027 e di ulteriori 2 mesi nel 2028 (raggiungendo così il +3 complessivo)

Ai fini del conseguimento della prestazione è sempre richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di decorrenza della pensione, mentre non è prescritta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo o parasubordinato. Per la pensione di vecchiaia ordinaria non si applicano le finestre mobili: la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti o di presentazione della domanda.

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