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Le domande di accertamento dell’handicap

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Collocamento mirato (L. 68/1999)

La Legge 68/99 prevede che possano iscriversi al collocamento mirato le persone disoccupate in età lavorativa e in particolare coloro che siano nelle seguenti situazioni:

  • persone affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;
  • non vedenti o sordomuti (L. 27 maggio 1970, n. 382; L. 26 maggio 1970, n. 381);
  • invalidi di guerra, invalidi civili di guerra e invalidi per servizio (DPR 23 dicembre 1978, n. 915).

Per l’iscrizione è necessario che una Commissioni Sanitarie (di cui all’art.4 della legge   104/92), composte da un presidente, un medico specialista in medicina legale, un esperto della patologia ed un assistente sociale formulino una diagnosi funzionale del disabile per individuare la concreta capacità globale, attuale e potenziale della persona.

Legge 104, art. 3 comma 3: permessi e congedo

Sia i familiari che il disabile hanno diritto a permessi e ad un periodo di congedo retribuito.

Permessi

In caso di riconoscimento di handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104 il disabile e il familiare ed affine entro il 2° grado hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni al mese da fruire in modalità continuativa o frazionata.

I permessi 104 sono fruibili solo nel caso in cui il familiare disabile non sia ricoverato in strutture di riabilitazione o in ospedale, tranne nei casi di ricovero a tempo pieno per disabili in stato di coma vigile o terminale.

Congedo straordinario

Accanto ai permessi, la legge 104, articolo 3 comma 3 dà diritto al congedo straordinario retribuito di un massimo di due anni e l’indennità riconosciuta è calcolata in base all’ultima retribuzione.

Il congedo della legge 104 è riconosciuto ai genitori di figli con handicap grave, ai fratelli o alle sorelle conviventi con il disabile, al coniuge convivente o ad uno dei figli che assistono i genitori conviventi.

Anche il congedo straordinario spetta soltanto nel rispetto del requisito di assenza di ricovero a tempo pieno presso ospedali o strutture simili private o pubbliche.

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