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Allattamento

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I riposi giornalieri per allattamento sono permessi orari riconosciuti, in caso di parto, alla lavoratrice dipendente madre biologica, durante il primo anno di vita del bambino (è compreso anche il giorno del primo compleanno del figlio biologico) o entro un anno di ingresso in famiglia.

I riposi per allattamento sono rivolti anche ai padri lavoratori dipendenti pubblici e privati:

  • nel caso in cui i figli siano affidati in via esclusiva al padre;
  • in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
  • qualora la madre non abbia diritto ai riposi (lavoratrice autonoma o parasubordinata);
  • in caso di morte o di grave infermità della madre.

Il padre non può, invece, chiedere il congedo se la madre lavoratrice dipendente si trova in astensione obbligatoria o facoltativa oppure non si avvale dei riposi perché assente dal lavoro per sospensione da aspettativa, permessi non retribuiti o pause lavorative per part-time verticale.

REQUISITI ESSENZIALI:

  • Esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in corso;
  • Il minore deve essere vivente.

A CHI NON SPETTANO alle lavoratrici domestiche (colf e badanti), a domicilio, autonome, parasubordinate e libere professioniste.

COSA SPETTA

  • due ore di riposo al giorno, se l'orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle sei ore giornaliere;
  • un'ora di riposo al giorno, se l'orario contrattuale di lavoro è inferiore alle sei ore giornaliere.

In caso di parto plurimo i riposi sono raddoppiati.

LA DOMANDA

La domanda di riposi giornalieri per allattamento deve essere presentata al proprio datore di lavoro.

Per alcune categorie di lavoratrici è necessario presentare domanda tramite il sito dell’Inps:

  • lavoratrice agricola;
  • lavoratrice dello spettacolo con contratto a termine o saltuaria;
  • lavoratrici in cassa integrazione.

I riposi per allattamento fruiti dal padre devono essere presentati in modalità telematica all’INPS e in copia al datore di lavoro.

PAGAMENTO

L'indennità è generalmente anticipata dal datore di lavoro e successivamente posta a carico dell'Istituto, ad eccezione delle lavoratrici che devono presentare domanda on line per le quali l'indennità è pagata direttamente dall'Inps.

Il diritto all’indennità si perde qualora trascorra il termine di prescrizione di un anno senza che sia stato effettuato il pagamento dell’indennità. Nei riguardi dell’Inps l’anno di prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo all’ultimo giorno di fruizione dei riposi.

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