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Congedo di maternità lavoratrici gestione separata

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L'indennità di maternità è riconosciuta alla lavoratrice durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per il periodo successivo al parto, ovvero per i cinque mesi successivi al parto, a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa (art.13 L.81/2017).

Spetta a tutte le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionate (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, sindaci, revisori, liquidatori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liberi professionisti, associati in partecipazione, venditori porta a porta, lavoratori autonomi occasionali, titolari di assegni di ricerca, dottorandi di ricerca, ecc).

REQUISITI ESSENZIALI

Il diritto all'indennità di maternità spetta:

  • se sussiste l'iscrizione alla Gestione separata dell'INPS;
  • se nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del periodo indennizzabile di maternità risulta effettivamente accreditato o dovuto alla gestione separata almeno un contributo mensile, comprensivi dell'aliquota piena prevista dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità.

COSA SPETTA

Un'indennità di maternità, a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa (cfr. circolare n.109/2018), per i seguenti periodi:

  • prima del parto: 2 mesi precedenti la data presunta del parto e il giorno del parto;
  • dopo il parto: i 3 mesi dopo il parto, i giorni compresi tra la data effettiva e la data presunta se il parto avviene prima della data presunta o i giorni compresi tra la data presunta e la data effettiva se il parto avviene dopo la data presunta;

In caso di flessibilità:

  • prima del parto: fino ad un mese antecedente la data presunta del parto e il giorno del parto;
  • dopo il parto: fino a 4 mesi dopo il parto
  • esclusivamente dopo il parto (art. 16 co. 1.1 d.Lgs. 151/2001): 5 mesi successivi al parto o alla data presunta del parto. Tale facoltà è opzionabile dalle sole lavoratrici iscritte alla Gestione separata che vogliano astenersi dal lavoro. Ai fini della sola erogazione dell'indennità, invece, le predette lavoratrici sono tenute a comunicare all'Istituto, prima dell'inizio dell'ottavo mese di gravidanza, la scelta di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso, al fine di consentire l'individuazione del periodo di riferimento nel quale verificare la sussistenza del requisito contributivo richiesto dalla legge per l'accesso alla prestazione. La facoltà di fruire del congedo di maternità dopo il parto può essere esercitata anche dalla lavoratrice gestante che si trovi in flessibilità, la quale può, nel corso dell'ottavo mese, prolungare la propria attività lavorativa avvalendosi della suddetta facoltà.

In riferimento a tutte le modalità di fruizione del periodo di maternità, è possibile fruire di ulteriori 3 mesi, consecutivi alla fine del periodo di maternità, nel caso di reddito inferiore a 8.145 euro dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, da rivalutare annualmente in base all'indice Istat.

In caso di parto gemellare il periodo indennizzabile di maternità non varia.

In caso di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro l'indennità di maternità viene erogata solo in presenza di effettiva astensione lavorativa.

L'interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione (180simo giorno incluso) è considerata a tutti gli effetti come "parto". Anche in questo caso è possibile fruire di ulteriori 3 mesi, consecutivi alla fine del periodo di maternità, nel caso di reddito inferiore a 8.145 euro dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, da rivalutare annualmente in base all'indice Istat.

L'indennità economica di maternità è pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da lavoro parasubordinato, associazione in partecipazione o attività libero professionale.

L'indennità giornaliera è calcolata sulla base del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del periodo indennizzabile.

CHI PAGA

Il pagamento dell'indennità è effettuato direttamente dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda:

  • Bonifico domiciliato presso ufficio postale;
  • Accreditamento su conto corrente bancario o postale - libretto postale - carta di pagamento dotata di IBAN.

Il diritto all'indennità si perde qualora trascorra il termine prescrizionale di un anno senza che sia stato effettuato il pagamento dell'indennità.

L'anno di prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.

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