L'indennità di maternità è riconosciuta alla lavoratrice durante i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per il periodo successivo al parto, ovvero per i cinque mesi successivi al parto, a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa (art.13 L.81/2017).
Spetta a tutte le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, non iscritte ad altre forme previdenziali obbligatorie e non pensionate (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, sindaci, revisori, liquidatori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liberi professionisti, associati in partecipazione, venditori porta a porta, lavoratori autonomi occasionali, titolari di assegni di ricerca, dottorandi di ricerca, ecc).
REQUISITI ESSENZIALI
Il diritto all'indennità di maternità spetta:
COSA SPETTA
Un'indennità di maternità, a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa (cfr. circolare n.109/2018), per i seguenti periodi:
In caso di flessibilità:
In riferimento a tutte le modalità di fruizione del periodo di maternità, è possibile fruire di ulteriori 3 mesi, consecutivi alla fine del periodo di maternità, nel caso di reddito inferiore a 8.145 euro dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, da rivalutare annualmente in base all'indice Istat.
In caso di parto gemellare il periodo indennizzabile di maternità non varia.
In caso di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro l'indennità di maternità viene erogata solo in presenza di effettiva astensione lavorativa.
L'interruzione di gravidanza che si verifica dopo i 180 giorni dall'inizio della gestazione (180simo giorno incluso) è considerata a tutti gli effetti come "parto". Anche in questo caso è possibile fruire di ulteriori 3 mesi, consecutivi alla fine del periodo di maternità, nel caso di reddito inferiore a 8.145 euro dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, da rivalutare annualmente in base all'indice Istat.
L'indennità economica di maternità è pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da lavoro parasubordinato, associazione in partecipazione o attività libero professionale.
L'indennità giornaliera è calcolata sulla base del reddito da lavoro prodotto nei 12 mesi precedenti il mese di inizio del periodo indennizzabile.
CHI PAGA
Il pagamento dell'indennità è effettuato direttamente dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda:
Il diritto all'indennità si perde qualora trascorra il termine prescrizionale di un anno senza che sia stato effettuato il pagamento dell'indennità.
L'anno di prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile.