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Congedo di maternità/paternità per lavoratrici e lavoratori autonomi

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Alla lavoratrice e al lavoratore autonomo spetta un'indennità economica durante i periodi di tutela della maternità/paternità.
Non comporta l’obbligo di astensione dall’attività lavorativa.

A chi è rivolto

È rivolta ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  • artigiani;
  • commercianti;
  • coltivatori diretti;
  • coloni;
  • mezzadri;
  • imprenditori agricoli professionali;
  • pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne.

Le lavoratrici e i lavoratori, inoltre, dovranno essere:

  • iscritti alla gestione INPS di riferimento;
  • in regola con il versamento dei contributi durante i mesi del periodo di maternità/paternità.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

L'indennità di maternità, secondo quanto previsto dagli articoli 66 e seguenti del TU, è riconosciuta per i due mesi prima del parto e per i tre mesi successivi.

In base al decreto legislativo 20 giugno 2022, n. 105, le lavoratrici autonome hanno diritto all’indennità giornaliera anche per i periodi di interdizione anticipata dovuta a motivi di salute.

In caso di adozione o affidamento nazionale di minore, l’indennità di maternità spetta per cinque mesi a partire dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato prima dell'adozione, incluso il giorno dell'ingresso.

Per le adozioni o gli affidamenti preadottivi internazionali, spetta un'indennità di cinque mesi (articolo 26 del TU) a far data dall’ingresso in Italia del minore adottato o affidato.

In caso di affidamento non preadottivo, spetta per un periodo di tre mesi da fruire entro cinque mesi dall'affidamento del minore, anche in maniera frazionata.

Con legge 234/2021, l’indennità di maternità può essere chiesta per ulteriori tre mesi (oltre ai 5 precedenti) a partire dalla fine del periodo di maternità, a condizione che nell’anno precedente il reddito dichiarato risulti inferiore a 8.145 euro.

L’indennità di paternità è riconosciuta in caso di:

  • morte o grave infermità della madre.
  • abbandono del figlio o mancato riconoscimento del neonato da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre.

I periodi indennizzabili di paternità, che decorrono dalla data in cui si verifica uno degli eventi sopra elencati, durano quanto il periodo di maternità non fruito dalla madre lavoratrice. Se la madre è non lavoratrice o è sconosciuta, il periodo indennizzabile di paternità termina dopo tre mesi dal parto.

L'indennità è pagata dall'INPS, secondo una delle seguenti modalità:

  • con bonifico postale;
  • accredito su conto corrente bancario o postale;
  • libretto postale;
  • carta di pagamento dotata di IBAN.

QUANTO SPETTA

Un'indennità pari all'80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta.

In caso di interruzione di gravidanza oltre il terzo mese di gestazione, è corrisposta un'indennità per un periodo di 30 giorni.

Il diritto all'indennità si prescrive nel termine di un anno a partire dal giorno successivo la fine del periodo indennizzabile di maternità (o paternità).

QUANDO FARE DOMANDA

Le lavoratrici e i lavoratori autonomi devono inviare la domanda telematicamente all’INPS dopo il parto.

In caso di domanda di indennità giornaliera anche per i periodi che precedono i due mesi prima del parto, “nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, la domanda può essere presentata antecedentemente al parto

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