CHE COS'E'
L'art. 1, comma 339, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), intervenendo sulla disciplina dei congedi parentali di cui all'art. 32 del T.U. delle disposizioni legislative in materia di sostegno alla maternità e paternità, ha introdotto la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale anche su base oraria. La definizione delle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, nonché l'individuazione dei criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa sono demandate alla contrattazione collettiva di settore, comprensiva anche della contrattazione di secondo livello, sia aziendale che territoriale.
Con decreto legislativo n 80 del 15/6/2015 il legislatore ha introdotto un criterio generale di fruizione su base oraria del congedo parentale, in caso di mancata regolamentazione dello stesso da parte della contrattazione collettiva. In particolare, in tale ipotesi, la fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
A CHI SPETTA
Possono accedere al beneficio:
NON SPETTA
Non sono ricompresi nella platea dei possibili beneficiari:
mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, disciplinate dalla legge 13 marzo 1958, n. 250;
Il congedo parentale non spetta, inoltre, ai genitori disoccupati o sospesi, ai genitori lavoratori domestici, ai genitori lavoratori a domicilio. Nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all'inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.
Ai lavoratori dipendenti, genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta, con le stesse modalità dei genitori naturali, e cioè entro i primi 12 anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.
La domanda
La domanda va presentata al proprio datore di lavoro (con un preavviso di almeno 5 giorni, salvi casi di oggettiva impossibilità), con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo ed all'Inps di residenza (o di domicilio), prima dell'inizio del periodo di congedo parentale richiesto (al limite, anche nello stesso giorno di inizio del congedo).
Nel caso in cui la domanda di congedo parentale sia inoltrata all'Inps in data successiva a quella di inizio del congedo medesimo, l'indennità sarà corrisposta solo a partire dalla data della domanda e non per i giorni precedenti alla stessa.
CHI PAGA
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l'indennità è anticipata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall'Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato).
Il pagamento dell'indennità è effettuato direttamente dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda: