L’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” è una prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (articolo 15, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).
A chi è rivolta
L’indennità DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.
L’indennità non spetta, invece, a:
DECORRENZA E DURATA
La DIS-COLL decorre:
La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. In ogni caso, la prestazione può essere corrisposta per una durata massima di 12 mesi
Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.
Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile degli ultimi quattro anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso.
QUANTO SPETTA
L'indennità di disoccupazione è pari al 75% del reddito medio mensile.
Quando il reddito medio mensile è superiore a un determinato importo – rivalutato ogni anno in base alla variazione dei prezzi – l'indennità di disoccupazione ha una maggiorazione.
Per il 2023 tale importo è pari a 1.352,19 euro.
La DIS-COLL non può comunque superare una misura massima, che per il 2024 è pari a 1.470,99 euro.
A partire dal sesto mese di fruizione, l'indennità DIS-COLL si riduce ogni mese nella misura del 3%.
L'indennità viene corrisposta mediante:
DECADENZA
Il beneficiario decade dall'indennità nei seguenti casi:
REQUISITI
La prestazione DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda va presentata esclusivamente in via telematica entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca o dottorato di ricerca con borsa di studio, che decorrono dalla data di cessazione dell'ultimo contratto di collaborazione, assegno o dottorato di ricerca con borsa di studio.