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Indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati

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Calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreti ministeriali su base annuale, l’Indennità di disoccupazione lavoratori rimpatriati spetta ai cittadini che hanno lavorato all’estero e sono rimasti inoccupati grazie ad un licenziamento o non hanno trovato collocazione all’estero.

Per ricevere l’indennità bisogna almeno aver dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni dalla data del rimpatrio e l’apposito modello U1 che deve essere richiesto dall’ufficio competente estero prima del rimpatrio.

Essere rimpatriato entro 180 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

Aver reso la Domanda di disoccupazione per lavoratori rimpatriati in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero.

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