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Naspi anticipata

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La NASpI anticipata si rivolge ai soggetti beneficiari di indennità NASpI che intendano:

  • avviare un'attività lavorativa autonoma;
  • avviare un'impresa individuale;
  • sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa con rapporto mutualistico di attività lavorativa da parte del socio;
  • sviluppare a tempo pieno e in modo autonomo l'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla NASpI (articolo 8, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

Quanto spetta

La liquidazione dell'importo dell'indennità mensile NASpI spettante e non ancora percepito non avviene in un'unica soluzione iniziale. Viene ripartita in due rate:

  1. Prima rata (70%): Erogata al momento dell'accoglimento dell'istruttoria.
  2. Seconda rata (30%): Corrisposta entro 6 mesi (o al termine del periodo teorico della NASpI), previa verifica del mantenimento dei requisiti e dell'assenza di rapporti di lavoro subordinato.

Non spettano l'assegno al nucleo familiare (ANF) e la contribuzione figurativa. Sull'importo erogato è operata la trattenuta IRPEF secondo la normativa vigente.

L'indennità va restituita quando il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per il quale l'indennità corrisposta in forma anticipata sarebbe durata se fosse stata erogata in forma mensile. E' escluso il caso del rapporto di lavoro frutto dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Quando fare domanda

La domanda va presentata entro 30 giorni dall'inizio dell'attività autonoma, dell'impresa individuale o dalla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa.

Se l'attività è iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente che, essendo cessato, ha dato luogo alla prestazione NASpI, la domanda di anticipazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla domanda di indennità NASpI.

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