Tutela malattia sportivi 2023

29 Novembre 2023
Categoria:

Con il messaggio Inps 4182, l'istituto chiarisce le istruzioni sulla tutela previdenziale della malattia nei confronti dei lavoratori sportivi iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi INPS e alla Gestione separata.

Con specifico riferimento alla tutela della malattia, si chiarisce che, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività, si applica la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia prevista dalla normativa vigente in favore dei lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), aventi diritto alla relativa indennità economica (cfr. l’art. 33, comma 3, del D.lgs n. 36/2021).

Nei confronti di tutti i lavoratori sportivi subordinati, indipendentemente dal settore di inquadramento del datore di lavoro e dalla qualifica rivestita dal lavoratore, la misura dei contributi dovuti per il finanziamento dell’indennità in argomento è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo (2,22 per cento).

È esclusa la possibilità, per i datori di lavoro, di essere esonerati dall’obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti.

Anche lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. Conseguentemente, a essi si applicano le relative disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia.

Ai lavoratori sportivi aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, come sopra individuati, con riferimento agli eventi certificati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023 (cfr. l’art. 51, comma 1, del D.lgs n. 36/2021), si applicano le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori privati subordinati o iscritti alla Gestione separata. Pertanto, ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il lavoratore, in caso di evento di malattia, è tenuto a richiedere il certificato telematico al proprio medico curante.

È onere del lavoratore porre la massima attenzione sulla correttezza dei dati riportati nel certificato, sia in relazione ai propri dati anagrafici sia a quelli relativi al domicilio per la reperibilità.

Fonte: Redazione ALDEPI

Se sei interessato in merito ad eventi e novità previdenziali che riguardano il nostro Sindacato seguici su Linkedin

Correlati

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram