Vittime del dovere: esenzione IRPEF estesa a tutti i trattamenti pensionistici

9 Giugno 2026
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L’INPS, con la Circolare n. 51 del 30 aprile 2026, ha fornito nuove indicazioni sui benefici fiscali riconosciuti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti. La circolare riguarda l’applicazione dell’esenzione IRPEF sui trattamenti pensionistici, alla luce del più recente orientamento della giurisprudenza e della Risoluzione n. 68 del 4 dicembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate.

La novità principale è che, a decorrere dall’anno d’imposta 2026, l’esenzione fiscale non riguarda più soltanto i trattamenti pensionistici collegati all’evento che ha determinato il riconoscimento dello status, ma si applica a tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui i soggetti interessati siano titolari.

Il quadro normativo

L’articolo 1, comma 211, della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 ha esteso alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti i benefici fiscali già previsti per le vittime del terrorismo, delle stragi di tale matrice e della criminalità organizzata.

In passato, l’INPS aveva fornito indicazioni secondo cui l’esenzione dall’IRPEF dovesse essere applicata soltanto ai trattamenti pensionistici collegati all’evento che aveva dato luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere o di soggetto equiparato.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha successivamente consolidato un orientamento diverso, ritenendo che l’esenzione non debba essere limitata ai soli trattamenti pensionistici connessi all’evento, ma debba riguardare il trattamento pensionistico in quanto tale.

Cosa cambia dal 2026

Dal periodo d’imposta 2026, tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o già liquidati dall’INPS, spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai familiari superstiti, sono esentati da:

  • IRPEF;
  • addizionali regionali;
  • addizionali comunali.

L’esenzione si applica anche quando il trattamento pensionistico non è collegato direttamente all’evento che ha portato al riconoscimento dello status.

La circolare precisa inoltre che rientrano nell’ambito di applicazione anche i trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata dei periodi assicurativi.

Chi può beneficiare dell’esenzione

Le nuove indicazioni riguardano:

  • le vittime del dovere;
  • i soggetti equiparati alle vittime del dovere;
  • i familiari superstiti delle vittime del dovere.

Per questi soggetti, l’esenzione fiscale si applica ai trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie, anche se non collegati all’evento che ha dato origine allo status riconosciuto.

Trattamenti già liquidati e pensioni di prima liquidazione

L’INPS chiarisce che il beneficio riguarda sia i trattamenti pensionistici già liquidati sia quelli di prima liquidazione.

Per l’anno 2026, l’esenzione fiscale sarà applicata dall’Istituto, in qualità di sostituto d’imposta, dal primo rateo di pensione utile in pagamento. Resta fermo il successivo rimborso delle ritenute fiscali già applicate sui ratei di pensione a partire dal mese di gennaio 2026.

Come presentare la domanda

Per quanto riguarda le istanze di esenzione relative ai trattamenti pensionistici di prima liquidazione e a quelli già liquidati, l’INPS ha precisato che le istruzioni operative di dettaglio saranno fornite con un successivo messaggio.

Per questo motivo, chi ritiene di rientrare tra i beneficiari deve prestare attenzione alle prossime indicazioni dell’Istituto.

Per la corretta presentazione della domanda e per verificare la documentazione necessaria, è possibile rivolgersi ai nostri uffici. Gli operatori potranno assistere gli interessati nella valutazione della posizione, nella raccolta dei documenti e nella gestione della pratica secondo le modalità che saranno indicate dall’INPS.

Anni precedenti al 2026: cosa fare

Per gli anni d’imposta precedenti al 2026, la circolare precisa che i soggetti interessati devono presentare istanza di rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate, secondo le consuete modalità.

Questo passaggio è particolarmente importante per chi, negli anni passati, ha subito l’applicazione dell’IRPEF su trattamenti pensionistici che, alla luce del nuovo orientamento, potrebbero rientrare nell’ambito dell’esenzione.

Perché la circolare è importante

La Circolare INPS n. 51/2026 rappresenta un chiarimento significativo per le vittime del dovere, per i soggetti equiparati e per i loro familiari superstiti.

L’estensione dell’esenzione a tutti i trattamenti pensionistici obbligatori riconosce una tutela più ampia e coerente con la finalità della normativa: garantire un sostegno effettivo, non soltanto simbolico, a chi ha subito eventi particolarmente gravi nello svolgimento del proprio dovere o ai suoi familiari.

Per maggiori informazioni e per ricevere assistenza, è possibile rivolgersi ai nostri uffici.

Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE
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