ZES unica Sud: le agevolazioni fiscali

3 Giugno 2024
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A partire dal 12 giugno sarà possibile presentare la domanda per il credito d'imposta relativo alla ZES unica Sud. Gli interventi agevolativi per il credito d'imposta sono a favore delle imprese che operano all’interno di una ZES possono consistere sia in misure fiscali che non fiscali.

Il decreto Sud unisce tutte le ZES già esistenti in una unica Zes Sud, superando le precedenti otto zone economiche speciali estendendo, in sostanza, a tutto il Mezzogiorno le misure di vantaggio a sostegno delle imprese.

Tra le misure di natura non fiscale rientrano i sussidi diretti o indiretti alle imprese e gli interventi di semplificazione normativa e di riduzione degli oneri e dei tempi amministrativi. Invece, quelle di natura fiscale sono previste, ad esempio, esenzioni/riduzioni dall’imposta sul reddito delle società, ammortamenti accelerati o rafforzati, crediti di imposta sugli investimenti, riduzioni dell’aliquota di imposta sui dividendi, esenzioni dai dazi doganali, esenzione o riduzione delle imposte sulla proprietà. In generale, il principale beneficio fiscale consiste nel riconoscimento di un credito di imposta in relazione agli investimenti, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti e variabile a seconda della localizzazione e della dimensione dell’impresa.

Sotto il profilo fiscale è previsto un credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, terreni o immobili di importo non inferiore a 200 mila euro e non superiore a 100 mln di euro, effettuati dal 1° gennaio 2024 fino al 15 novembre 2024. Il credito d’imposta si articola secondo percentuali che variano dal 15 per cento al 60 per cento delle spese ammissibili, a seconda alla dimensione e alla localizzazione di impresa.

Si precisa che, Il credito d’imposta non è cumulabile con quello del Piano Transizione 5.0. Inoltre, alcuni settori restano esclusi dall’agevolazione, come i settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga, nonché dei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione non si applica inoltre alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà, come definite dall’art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.

Fonte: Redazione ALDEPI

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