

Cassazione: le dimissioni durante il periodo di prova sono revocabili. E il Ministero chiarisce l’obbligo di convalida per madri e genitori
Con l’ordinanza n. 24911/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore può revocare le dimissioni presentate durante il periodo di prova entro 7 giorni, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015. Se la revoca avviene nei termini, il datore di lavoro è obbligato a ricostituire il rapporto e consentire il completamento della prova.
Una decisione che si pone in netto contrasto con l’interpretazione finora adottata dal Ministero del Lavoro, il quale, con la circolare n. 12/2016, escludeva il diritto al ripensamento durante il periodo di prova. Secondo la Suprema Corte, tale esclusione non ha fondamento normativo, poiché la legge non prevede eccezioni in tal senso.
Novità: obbligo di convalida anche nel periodo di prova per madri e genitori
Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, ha fornito un ulteriore chiarimento fondamentale:
👉 Le dimissioni presentate durante il periodo di prova da parte di:
La disposizione conferma che la tutela contro dimissioni forzate si applica anche nel periodo di prova, per evitare pressioni o comportamenti discriminatori mascherati da risoluzioni volontarie del rapporto.
Implicazioni pratiche
Contattaci per una consulenza personalizzata: siamo qui per chiarire ogni dubbio.
📌 Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE
💡 Per rimanere aggiornati su eventi e novità previdenziali, seguici su LinkedIn!
