

Con la Circolare n. 123 del 5 settembre 2025, l’INPS fornisce importanti chiarimenti sull’ambito di applicazione del contributo per il pagamento delle rette degli asili nido, a seguito dell’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 355 della Legge n. 232/2016, introdotta dall’articolo 6-bis del decreto-legge n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025.
Quali strutture sono comprese?
La nuova interpretazione chiarisce che il contributo asilo nido spetta non solo per la frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati, ma anche per tutte le strutture educative per l’infanzia abilitate secondo la normativa regionale, tra cui:
Sono invece esclusi i centri per bambini e famiglie, poiché non rientrano tra le tipologie richiamate dalla normativa.
Ultrattività delle domande dal 2026
Un'altra novità di rilievo riguarda le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2026: una volta accolte, produrranno effetti anche per gli anni successivi, fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni, a condizione che vengano prenotate annualmente le mensilità e che vengano confermati i requisiti.
Il richiedente dovrà ogni anno:
Nel caso delle forme di supporto presso la propria abitazione, è necessario allegare una certificazione pediatrica che attesti l’impossibilità a frequentare strutture per motivi sanitari.
Cosa succede alle domande già presentate nel 2025?
Le Strutture INPS procederanno con l’istruttoria e, laddove sussistano i presupposti, potranno accogliere in autotutela anche le domande inizialmente respinte, applicando le nuove indicazioni contenute nella circolare.
Questa misura rappresenta un passo importante per la semplificazione amministrativa e per il sostegno concreto alle famiglie, valorizzando tutte le forme di educazione per l’infanzia riconosciute sul territorio.
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Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE
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