Lavoratori marittimi: novità sulla gestione della malattia e superamento delle verifiche cartacee

3 Ottobre 2025
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Con il Messaggio n. 2669 del 15 settembre 2025, l’INPS comunica importanti novità operative in materia di tutela previdenziale per malattia dei lavoratori marittimi, a seguito della riforma introdotta con la legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, comma 156).

L’intervento riguarda la semplificazione dei flussi di lavorazione e il superamento dell’obbligo di esibizione cartacea del libretto di navigazione, per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla prestazione.

Cosa cambia concretamente

La gestione delle indennità di malattia per il personale marittimo avverrà principalmente tramite l’utilizzo delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, trasmesse in via telematica da armatori e società di armamento. Queste comprendono:

  • assunzioni,
  • cessazioni,
  • proroghe,
  • trasformazioni del rapporto di lavoro.

Da ora in avanti, l’INPS verificherà la coerenza tra certificazione medica e situazione contrattuale direttamente attraverso questi dati, senza più richiedere in via ordinaria la documentazione cartacea (libretto di navigazione o foglio di ricognizione).

Quando serve ancora la documentazione cartacea

Rimangono alcuni casi specifici in cui l’obbligo di esibizione resta:

  • Lavoratori in Continuità di Rapporto di Lavoro (CRL): cioè marittimi in disponibilità retribuita, per i quali la tutela malattia segue specifiche regole temporali e percentuali;
  • Lavoratori non marittimi (con diverso inquadramento previdenziale) che operano a bordo della nave, per i quali è necessario presentare:
    • l’autorizzazione ministeriale rilasciata all’armatore;
    • il certificato medico di idoneità rilasciato da ambulatori SASN o medici fiduciari autorizzati.

Verso una gestione più digitale ed efficiente

L’obiettivo dell’INPS è allineare le tutele per malattia del comparto marittimo a quelle degli altri lavoratori, digitalizzando i flussi informativi e riducendo gli adempimenti burocratici per lavoratori e datori di lavoro.

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Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE
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