PIGNORABILITÀ DELLE PRESTAZIONI NON PENSIONISTICHE: COSA SAPERE

20 Ottobre 2025
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Con la Circolare n. 130 del 30 settembre 2025, l’INPS ha fornito un quadro aggiornato e completo in merito alla pignorabilità delle prestazioni previdenziali non pensionistiche, ovvero quei trattamenti economici diversi dalla pensione, erogati in situazioni di bisogno come malattia, disoccupazione, maternità, sostegno al reddito, integrazione salariale.
Quali prestazioni rientrano tra quelle non pensionistiche?
Si tratta di indennità e prestazioni come:
NASpI (anche anticipata),
indennità di malattia e maternità,
assegni per il nucleo familiare,
Cassa integrazione ordinaria e straordinaria,
DIS-COLL, ISCRO, ALAS,
prestazioni del Fondo di garanzia TFR,
indennità antitubercolari,
altre misure a sostegno del reddito per lavoratori dipendenti, autonomi, parasubordinati e dello spettacolo.
Impignorabilità assoluta
Alcune prestazioni hanno una natura strettamente assistenziale e, per legge, non possono essere pignorate. Tra queste rientrano:
indennità di maternità, malattia, congedi parentali, permessi per disabili;
assegni per il nucleo familiare, salvo il caso di pignoramento per crediti alimentari.
Pignorabilità parziale
Sono parzialmente pignorabili le prestazioni sostitutive del reddito da lavoro. È il caso, ad esempio, della NASpI, della cassa integrazione, dell’indennità di disoccupazione, delle prestazioni per malattia e maternità di lavoratori autonomi.
Per questi trattamenti:
si applica un limite di un quinto per debiti ordinari o tributari;
può arrivare fino alla metà nel caso di concorso con crediti alimentari;
le trattenute sono calcolate sul netto, ovvero sull’importo dopo le ritenute fiscali.
Casi specifici
NASpI anticipata: è considerata un incentivo all’imprenditorialità e può essere pignorata per intero.
Assegno di mantenimento: il giudice può autorizzare pignoramenti anche su prestazioni di norma impignorabili.
In presenza di più pignoramenti attivi, il limite complessivo può arrivare al 50% della prestazione netta.
Per somme superiori a 5.000 euro (che scenderanno a 2.500 euro dal 2026 in alcuni casi), è prevista la verifica automatica di debiti fiscali prima del pagamento da parte dell’INPS.
Compensazioni per debiti verso l’INPS
L’Istituto può recuperare somme indebitamente percepite, trattenendole direttamente dalle prestazioni in corso. Questo vale per:
indebiti su disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, ecc.),
malattia,
maternità,
indennità integrative,
assegni familiari (solo se si tratta di prestazioni della stessa natura).
In questi casi, la trattenuta non può superare un quinto dell’importo netto, ma non si applicano le stesse tutele previste per le pensioni (es. salvaguardia del trattamento minimo).
Conclusione
La normativa distingue in modo molto preciso tra prestazioni impignorabili, parzialmente pignorabili e totalmente pignorabili. La valutazione deve essere effettuata caso per caso, tenendo conto:
della natura della prestazione,
della tipologia di credito oggetto del pignoramento,
dell’eventuale presenza di provvedimenti giudiziari.
Una corretta informazione è fondamentale per tutelare i propri diritti ed evitare sorprese su somme attese.
Contattaci per una consulenza personalizzata: siamo qui per chiarire ogni dubbio.
Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE
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