Costituzione della rendita vitalizia: nuove regole INPS dopo la sentenza della Cassazione n. 22802/2025

25 Novembre 2025
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Con la Circolare n. 141 del 12 novembre 2025, l’INPS recepisce e applica i nuovi principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di rendita vitalizia ex art. 13 della legge 1338/1962, superando le indicazioni precedenti (Circolare n. 48/2025).

 Di cosa si tratta?

La rendita vitalizia serve a ricostruire la contribuzione previdenziale non versata dal datore di lavoro, consentendo così al lavoratore di recuperare periodi di lavoro utili alla pensione.

Fino a oggi, era previsto un unico termine di prescrizione sia per il datore di lavoro che per il lavoratore. Con la sentenza della Cassazione n. 22802/2025, viene invece introdotto un sistema sequenziale di decorrenza della prescrizione:

  1. Il datore di lavoro ha 10 anni di tempo, dalla data in cui i contributi omessi vanno in prescrizione, per richiedere la rendita.
  2. Il lavoratore può subentrare solo dopo la scadenza del termine del datore di lavoro, con ulteriori 10 anni a disposizione.
  3. Decorso anche questo secondo termine, il lavoratore può comunque chiedere la rendita a proprio carico, senza limiti di tempo (diritto imprescrittibile).

 Le tre vie per costituire la rendita

  • PRIMA ISTANZA – Datore di lavoro (art. 13, co. 1)
    Richiesta sottoposta a prescrizione decennale.
  • SECONDA ISTANZA – Lavoratore (art. 13, co. 5)
    Può agire in via sostitutiva, anche prima che scada il termine del datore di lavoro, se dimostra l’impossibilità a ottenere la rendita da quest’ultimo. Anch’essa soggetta a prescrizione.
  • TERZA ISTANZA – Lavoratore in via esclusiva (art. 13, co. 7)
    Possibile solo dopo la scadenza dei termini precedenti, senza prescrizione, ma a carico completo del lavoratore.

Cosa cambia nella pratica?

Questa nuova impostazione:

  • Distingue chiaramente i tre momenti di attivazione del diritto.
  • Garantisce comunque al lavoratore la possibilità di recuperare i contributi, anche a lungo termine.
  • Impone all’INPS di verificare con attenzione le scadenze e gli eventuali atti interruttivi della prescrizione.

La Circolare specifica anche gli adempimenti operativi, i criteri per il calcolo dell’onere a carico del lavoratore e le modalità per gestire le domande già pendenti.

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📌 Fonte: Redazione TUTELA PREVIDENZIALE
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