Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro riconosciuto ai lavoratori autonomi, madri e padri, per ogni figlio nato e per ogni minore adottato o affidato. Durante il periodo di assenza dal lavoro per congedo parentale il lavoratore percepisce, a determinate condizioni, un'indennità economica sostitutiva del reddito da lavoro.
A CHI SPETTA
Alle artigiane e agli artigiani, commercianti, coltivatrici e coltivatori diretti, colone/coloni, mezzadre/mezzadri, imprenditrici/imprenditori agricoli professionali, pescatrici/pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne, iscritti alla gestione dell'INPS in base all'attività svolta (gestione artigiani, gestione commercianti e così via).
REQUISITI ESSENZIALI
- iscrizione alla relativa gestione in data antecedente all'inizio del periodo di congedo parentale richiesto;
- permanenza dell'iscrizione durante il periodo di congedo parentale. In caso di intervenuta cancellazione dalla gestione previdenziale, il congedo parentale, anche se già richiesto per un periodo che va oltre la data di cancellazione, non è riconoscibile dal giorno successivo alla data della cancellazione stessa;
- versamento dei contributi relativamente all'ultimo periodo contributivo scaduto ed immediatamente precedente l'inizio del periodo di congedo parentale richiesto.
COSA SPETTA
Un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che entrambi i genitori possono richiedere, entro l'anno di vita del bambino o un entro il primo anno dall'ingresso in famiglia, nei seguenti limiti:
- alla madre, fino all'anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, fruibili in modo continuativo o frazionato, non trasferibili all'altro genitore. Il diritto decorre dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di maternità (ossia dal giorno successivo ai tre mesi dopo il parto o dal giorno successivo ai tre mesi dopo l'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato o dalla fine degli ulteriori tre mesi di cui alla circolare INPS n.1/2022).
- al padre, fino all'anno di vita di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, fruibili in modo continuativo o frazionato, non trasferibili all'altro genitore. Il diritto decorre dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia stesso; pertanto, è compatibile sia con la contemporanea fruizione dei periodi indennizzabili di maternità della madre (anche se lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata) sia con la contemporanea fruizione del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre.
Durante i periodi di congedo parentale i genitori lavoratori autonomi hanno diritto a percepire un'indennità economica pari al 30% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza.
LA DOMANDA
La domanda va presentata, prima dell'inizio del periodo di congedo parentale richiesto (al limite, anche nello stesso giorno di inizio del congedo).
Nel caso in cui la domanda di congedo parentale sia inoltrata all'Inps in data successiva a quella di inizio del congedo medesimo, l'indennità sarà corrisposta solo a partire dalla data della domanda e non per i giorni precedenti alla stessa.
CHI PAGA
Il pagamento dell'indennità è effettuato direttamente dall'Inps secondo la modalità scelta nella domanda:
- Bonifico domiciliato presso ufficio postale
- Accreditamento su conto corrente bancario o postale - libretto postale - carta di pagamento dotata di IBAN